Art. 1825 c.c.
Interessi
Sulle rimesse decorrono gli interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Interessi
Sulle rimesse decorrono gli interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il contratto di conto corrente vuole evitare il pronto pagamento dei crediti esigibili che possono maturare a favore di ciascuna delle parti nel corso di una loro durevole relazione di affari, rendendone possibile una differita e globale compensazione. Tale finalità viene raggiunta mediante l'obbligo delle parti di immettere nel conto i crediti, che vengono dichiarati inesigibili per la durata del conto medesimo o di determinati suoi periodi, mentre viene reso esigibile, alla chiusura di ciascun periodo, il saldo risultante dalla compensazione tra le due masse delle partite contrapposte (art. 1823). L'obbligatorietà dell'immissione dei crediti e dei debiti reciproci ha limite necessario nella ragione del rapporto di conto corrente e nella natura dei crediti di ciascuna parte; perciò, sei correntisti sono imprenditori, devono ritenersi esclusi dal conto corrente i crediti estranei alle rispettive imprese (articolo 1824, secondo comma); se poi i crediti sono insuscettibili di compensazione, essi non possono venire attratti nella sfera del rapporto di conto corrente, non essendovi la possibilità di quella compensazione che è invece essenziale al rapporto stesso (art. 1824, primo comma).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 736
Le rimesse conservano il loro carattere giuridico di crediti veri e propri, e non si trasformano, come ha sostenuto una diffusa ma non accettabile opinione, in semplici «poste numeriche»; da ciò l'art. 1825 che ammette la decorrenza degli interessi sulle rimesse medesime. I crediti immessi nel conto non perdono nemmeno la loro individualità giuridica, e non rompono quindi i legami con il loro titolo originario. Perciò i diritti di commissione e i crediti per spese inerenti ai rapporti che hanno dato causa alle rimesse, non solo non vengono meno per effetto del contratto di conto corrente, ma sono inclusi nel conto, quando non sussista una convenzione in senso contrario (art. 1826); non ostante l'inclusione nel Conto del singolo credito, persistono poi le azioni di nullità, di rescissione e di risoluzione che possono far capo al titolo originario, e che possono produrre l'eliminazione della partita dal conto (art. 1827). In conseguenza di tali principii, l'immissione nel conto non produce più quella novazione che invece provocava in base all'art. 345, primo comma, n. 1, cod. comm.; le garanzie reali o personali e le obbligazioni solidali inerenti ai rapporti sottostanti rimangono ferme per la durata del conto e si trasferiscono a favore del saldo, fino a concorrenza però dell'originario importo del credito garantito (art. 1828); le rimesse costituite da crediti verso terzi si presumono inserite nel conto «salvo incasso», e non implicano trasferimento definitivo, in modo che il ricevente, nel caso che il terzo non adempia, può stornare la partita anche senza iniziare le azioni contro il debitore (art. 1829). L'inesigibilità dei crediti in pendenza del conto non impedisce ai creditori di un correntista di cautelarsi preventivamente sul saldo, che potrà eventualmente spettare al proprio debitore (art. 1830, primo comma): le ragioni del creditore non possono però rimanere pregiudicate da operazioni successive al sequestro e al pignoramento, salvo che le operazioni stesse si giustifichino in base a un titolo precedente. Ma poichè l'azione esercitata dal creditore ostacola il normale svolgimento del rapporto, il quale verrebbe a continuare solo per il correntista che non ha subito atti di esecuzione o cautelari, così si è dato a ciascuno dei correntisti il potere di recedere dal contratto (art. 1830, secondo comma).
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1825 · fonte su Normattiva
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 737