Art. 1827 c.c.
Effetti dell'inclusione nel conto
[1]L'inclusione di un credito nel conto corrente non esclude l'esercizio delle azioni ed eccezioni relative all'atto da cui il credito deriva.
[2]Se l'atto e' dichiarato nullo, e' annullato, rescisso o risoluto, la relativa partita si elimina dal conto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva