Art. 183 c.c.
Esclusione dall'amministrazione
[1]((Se uno dei coniugi e' minore o non puo' amministrare ovvero se ha male amministrato, l'altro coniuge puo' chiedere al giudice di escluderlo dall'amministrazione.
[2]Il coniuge privato dell'amministrazione puo' chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione.
[3]La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva