Art. 1831 c.c.
Chiusura del conto
La chiusura del conto con la liquidazione del saldo e' fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni semestre, computabile dalla data del contratto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva