Art. 1835 c.c.
Libretto di deposito a risparmio
[1]Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti e i prelevamenti si devono annotare sul libretto.
[2]Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.
[3]E' nullo ogni patto contrario.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva