Art. 1840 c.c.
Apertura della cassetta
[1]Se la cassetta e' intestata a piu' persone, l'apertura di essa e' consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari, salvo diversa pattuizione.
[2]In caso di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non puo' consentire l'apertura della cassetta se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalita' stabilite dall'autorita' giudiziaria.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva