Art. 1841 c.c. — Apertura forzata della cassetta
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 21 marzo 1998. Leggi il testo vigente →
[1]Quando il contratto e' scaduto, la banca, previa intimazione all'intestatario e decorsi sei mesi dalla data della medesima, puo' chiedere al pretore l'autorizzazione ad aprire la cassetta. L'intimazione puo' farsi anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
[2]L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e con le cautele che il pretore ritiene opportune.
[3]Il pretore puo' dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti rinvenuti e puo' ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento di quanto e' dovuto alla banca per canoni e spese.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva