Art. 1842 c.c.
Nozione
L'apertura di credito bancario e' il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva