Art. 1848 c.c.
Spese di custodia
La banca, oltre al corrispettivo dovutole, ha diritto al rimborso delle spese occorse per la custodia delle merci e dei titoli, salvo che ne abbia acquistato la disponibilita'.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva