Art. 1856 c.c.
Esecuzione d'incarichi
[1]La banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.
[2]Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa puo' incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva