Art. 1859 c.c.
Sconto di cambiali
[1]Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario, la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione della somma anticipata.
[2]Sono salve le norme delle leggi speciali relative alla cessione della provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di clausole «senza accettazione».
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva