Art. 1861 c.c.
Nozione
[1]Col contratto di rendita perpetua una parte conferisce all'altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa quantita' di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della cessione di un capitale.
[2]La rendita perpetua puo' essere costituita anche quale onere dell'alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva