Art. 1862 c.c.
Norme applicabili
[1]L'alienazione dell'immobile, se fatta a titolo oneroso, e' soggetta alle norme stabilite per la vendita.
[2]L'alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito e' soggetta alle norme stabilite per la donazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva