Art. 1865 c.c.
Diritto di riscatto della rendita perpetua
[1]La rendita perpetua e' redimibile a volonta' del debitore, nonostante qualunque convenzione contraria.
[2]Le parti possono tuttavia convenire che il riscatto non possa eseguirsi durante la vita del beneficiario o prima di un certo termine, il quale non puo' eccedere i dieci anni nella rendita semplice e i trenta anni nella rendita fondiaria.
[3]Puo' anche stipularsi che il debitore non esegua il riscatto senza averne dato preavviso al beneficiario. Il termine di preavviso non puo' eccedere l'anno.
[4]Se sono convenuti termini piu' lunghi, essi si riducono nei limiti sopra stabiliti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva