Art. 1866 c.c.
Esercizio del riscatto
[1]Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria si effettua mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell'interesse legale.
[2]Le modalita' del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva