Art. 1867 c.c.
Riscatto forzoso
Il debitore di una rendita perpetua puo' essere costretto al riscatto:
- 1)se e' in mora nel pagamento di due annualita' di rendita;
- 2)se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle gia' date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza;
- 3)se, per effetto di alienazione o di divisione, il fondo su cui e' garantita la rendita e' diviso fra piu' di tre persone.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva