Art. 187 c.c.
Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio
((I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva