Art. 1871 c.c.
Rendite dello Stato
Le disposizioni di questo capo non si applicano alle rendite emesse dallo Stato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Rendite dello Stato
Le disposizioni di questo capo non si applicano alle rendite emesse dallo Stato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nel dare la nozione della rendita perpetua, l'art. 1861 dichiara che la prestazione periodica di una somma di denaro o di una certa quantità di cose fungibili è un corrispettivo dell'alienazione onerosa di un immobile o della cessione di un capitale; si soggiunge che la rendita perpetua può costituirsi anche quale onere dell'alienazione o della cessione gratuita stessa. Rimane così chiarito che la rendita crea un semplice diritto di credito e mai un onere inerente ad un fondo, come, in base alle norme del codice del 1865, si era da taluno ritenuto. Il carattere anzidetto risulta confermato anche nell'art. 1868 nel quale, in ordine al riscatto, si è abbandonata la dizione usata nell'art. 1786, secondo comma, del codice del 1865 («fondo obbligato per servizio della rendita»), parlandosi più propriamente di «fondo su cui la rendita è garantita». Per quanto riguarda il riscatto volontario, si sono regolati con uguali disposizioni i due casi della rendita fondiaria e di quella semplice (art. 1866), perchè anche nella rendita semplice, una volta costituita, l'entità economica che deve formare oggetto del riscatto, anzichè dal capitale ceduto, è data dalle annualità che devono essere corrisposte. Per le modalità poi si è rinviato alle leggi speciali, al fine di mantenere una opportuna uniformità di criteri nelle modalità stesse, in confronto alle norme che regolano il riscatto di tutte le prestazioni di carattere perpetuo (cfr. art. 971, sesto comma). In ordine al riscatto forzoso (art. 1867) si è modificato soltanto il n. 1 del corrispondente art. 1785 del codice del 1865, la cui formulazione, come è noto, aveva dato luogo al dubbio se l'interpellanza dovesse o no precedere i due anni di mancato pagamento della rendita: si è precisato che la mora deve riferirsi a due annualità. Nell'art. 1868 poi si è parlato solo della non solvenza e non anche del fallimento del debitore della rendita, come nel corrispondente art. 1786 del codice precedente, perchè il fallimento presuppone lo stato di insolvenza. Si è infine stabilito (art. 1870), in coerenza a quanto si è disposto per l'enfiteusi (art. 969), l'obbligo dell'atto di ricognizione quando si tratti di prestazione che debba durare oltre il termine normale della prescrizione (art. 2946). DELLA RENDITA VITALIZIA.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 746
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1871 · fonte su Normattiva