Art. 1872 c.c.
Modi di costituzione
[1]La rendita vitalizia puo' essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale.
[2]La rendita vitalizia puo' essere costituita anche per donazione o per testamento, e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva