Art. 1873 c.c.
Determinazione della durata
[1]La rendita vitalizia puo' costituirsi per la durata della vita del beneficiario o di altra persona.
[2]Essa puo' costituirsi anche per la durata della vita di piu' persone.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva