Art. 1881 c.c.
Sequestro o pignoramento della rendita
Quando la rendita vitalizia e' costituita a titolo gratuito, si puo' disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro entro i limiti del bisogno alimentare del creditore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva