Art. 1884 c.c. — Assicurazioni mutue
Le assicurazioni mutue sono disciplinate dalle norme del presente capo, in quanto compatibili con la specialita' del rapporto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Le assicurazioni mutue sono disciplinate dalle norme del presente capo, in quanto compatibili con la specialita' del rapporto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 2239 — Norme applicabili
I rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all'esercizio di un'impresa sono regolati dalle disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II, in quanto compatibili con la specialita' del rapporto.…
Art. 25 — Oggetto
Il presente capo e' diretto a disciplinare a decorrere dall'anno 2013 la determinazione dei costi standard e dei fabbisogni standard per le regioni a statuto ordinario nel settore sanitario, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento dei criteri…
Art. 2134 — Norme applicabili al tirocinio
… tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la specialita' del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali o da norme corporative.…
Art. 345 — Istituzioni e enti esclusi
Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente codice: a) le Amministrazioni pubbliche, gli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli istituti, gli enti, le casse ed i fondi comunque…
Art. 56 — Regime applicabile alle particolari mutue assicuratrici
Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'IVASS, determina, con regolamento, la disciplina applicabile alle particolari mutue assicuratrici di cui all'articolo 52, tenuto conto delle dimensioni e delle limitazioni all'attivita' assicurativa, e specificamente: …
Art. 2128 — Lavoro a domicilio
… di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa sezione, in quanto compatibili con la specialita' del rapporto.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il nuovo codice rimette alle leggi speciali così la determinazione delle condizioni fondamentali cui sono sottoposti la creazione e l'esercizio dell'impresa assicuratrice e la sorveglianza governativa (art. 1883), come la disciplina delle assicurazioni sociali (art. 1886); rinvia inoltre al codice della navigazione il regolamento particolare delle assicurazioni marittime ed aeronautiche (art. 1885). Resta inteso che le norme comprese nel codice civile devono coordinarsi tanto con le leggi speciali quanto con le norme del codice della navigazione. Esse si applicano solo ove nelle une e nell'altro manchino norme specifiche (articoli 1885 e 1886); si applicano anche alle assicurazioni mutue, ma compatibilmente con la specialità del rapporto (art. 1884). Essendosi voluto dare per l'assicurazione solo una disciplina di carattere generale, non si sono poste (salvo che negli articoli 1908, quarto comma, 1913, secondo comma, 1916, quarto comma, e 1917) norme particolari per i contratti relativi ai vari rami assicurativi; questi sono lasciati al regolamento convenzionale per quanto concerne le loro peculiarità. In massima il nuovo codice dà carattere dispositivo alle norme che detta per il contratto di assicurazione; si fa eccezione per alcune di esse, elencate nell'art. 1932, primo comma, le quali non possono venir derogate dalla convenzione se non in senso favorevole all'assicurato, e si sostituiscono di diritto alle corrispondenti clausole difformi del contratto. Si è in tal modo posta una rigorosa tutela della posizione dell'assicurato, spesso costretto ad accettare senza poterle discutere le condizioni generali di polizza predisposte dall'assicuratore a difesa esclusiva del proprio interesse. Questa tutela si aggiunge a quella generale considerata negli articoli 1341 e 1342, i quali impongono una specifica approvazione di alcune clausole di polizza di particolare gravità.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 748
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1884 · fonte su Normattiva