Art. 2134 c.c.
Norme applicabili al tirocinio
Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la specialita' del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali o da norme corporative.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva