Art. 1888 c.c.
Prova del contratto
[1]Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
[2]L'assicuratore e' obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
[3]L'assicuratore e' anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso puo' esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva