Art. 1890 c.c.Assicurazione in nome altrui

[1]Se il contraente stipula l'assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l'interessato puo' ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro.

[2]Il contraente e' tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa.

[3]Egli deve all'assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1890 · fonte su Normattiva