Art. 224
[1]La spesa per l'assicurazione dell'edificio contro danni dell'incendio, del fulmine e dello scoppio del gas, e' ripartita fra i condomini in proporzione del valore del rispettivo alloggio.
[2]Le cooperative edilizie sono tenute a stipulare con le societa' presso le quali hanno assicurato o assicurano, ai sensi delle disposizioni vigenti, le costruzioni sociali, patti da rinnovare alla scadenza e da redigersi nelle forme stabilite dalla Cassa depositi o prestiti d'intesa col Ministero delle corporazioni, diretti a stabilire:
- a)che il premio di assicurazione, in caso di ritardo del pagamento da parte della cooperativa, e' corrisposto dalla Cassa depositi o prestiti, salvo rivalsa a termini del successivo comma quinto, nel bimestre immediatamente successivo alla comunicazione fatta dalla societa' assicuratrice alla Cassa predetta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
- b)che, in caso di sinistro, la societa' di assicurazione si obbliga a pagare alla Cassa depositi e prestiti la indennita' corrispondente al danno accertato, quale sia la causa del sinistro e quali siano le decadenze e le nullita' eventualmente verificatesi a termini di polizza. La Cassa depositi a prestiti preleva sulla indennita' pagata dalla societa' assicuratrice il suo credito, salvo il versamento a chi di diritto della parte di indennita' non dovutale.
[3]Per il gradimento della Cassa depositi o prestiti, prescritto dall'art. 56, e' sempre necessario che la compagnia si obblighi all'osservanza delle precedenti disposizioni.
[4]Quando manca il gradimento della Cassa depositi e prestiti oppure per i contratti gia' stipulati la societa' di assicurazione non intende assumere gli obblighi stabiliti da questo articolo, la cooperativa deve stipulare il contratto di assicurazione con altra societa' di gradimento della detta Cassa in conformita' delle norme contenute nei commi precedenti. Se la cooperativa non ottempera alle disposizioni di questo articolo entro il termine all'uopo fissato dalla Cassa depositi e prestiti, questa puo' stipulare il contratto di assicurazione in luogo o vece della cooperativa inadempiente.
[5]I premi o le spese anticipate dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del presente articolo sono considerati, ai fini della procedura di ricupero, come quote integrative delle rate di ammortamento dei mutui o delle rate del prezzo di riscatto.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva