Art. 190 c.c.
Responsabilita' sussidiaria dei beni personali
((I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della meta' del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva