Art. 1900 c.c.Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti

[1]L'assicuratore non e' obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

[2]L'assicuratore e' obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.

[3]Egli e' obbligato altresi', nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarieta' umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1900 · fonte su Normattiva