Art. 1906 c.c.
Danni cagionati da vizio della cosa
[1]Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia stato denunziato.
[2]Se il vizio ha aggravato il danno, l'assicuratore, salvo patto contrario, risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo carico, qualora il vizio non fosse esistito.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva