Art. 1905 c.c.
Limiti del risarcimento
[1]L'assicuratore e' tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro.
[2]L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si e' espressamente obbligato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva