Art. 1907 c.c.
Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva