Art. 1909 c.c.
Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose
[1]L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non e' valida se vi e' stato dolo da parte dell'assicurato; l'assicuratore, se e' in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso.
[2]Se non vi e' stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale riduzione del premio.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva