Art. 1922 c.c.
Decadenza dal beneficio
[1]La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato.
[2]Se la designazione e' irrevocabile ed e' stata fatta a titolo di liberalita', essa puo' essere revocata nei casi previsti dall'art. 800.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva