Art. 1923 c.c.
Diritti dei creditori e degli eredi
[1]Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
[2]Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva