Art. 1925 c.c.
Riscatto e riduzione della polizza
Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l'assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell'assicurazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva