Art. 1928 c.c.
Prova
[1]I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto.
[2]I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati secondo le regole generali.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva