Art. 193 c.c.
Separazione giudiziale dei beni
[1]((La separazione giudiziale dei beni puo' essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.
[2]Puo' altresi' essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacita' di lavoro.
[3]La separazione puo' essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.
[4]La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui e' stata proposta la domanda ed ha lo effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi.
[5]La sentenza e' annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva