Art. 1931 c.c.
Compensazione dei crediti e debiti
In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a piu' contratti di riassicurazione, si compensano di diritto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva