Art. 1933 c.c.
Mancanza di azione
[1]Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti.
[2]Il perdente tuttavia non puo' ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione e' ammessa in ogni caso se il perdente e' un incapace.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva