Art. 1934 c.c.
Competizioni sportive
[1]Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell'articolo precedente, anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra competizione sportiva.
[2]Tuttavia il giudice puo' rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la posta eccessiva.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva