Art. 194 c.c.
Divisione dei beni della comunione
[1]((La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo.
[2]Il giudice, in relazione alle necessita' della prole e all'affidamento di essa, puo' costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva