Art. 1942 c.c.
Estensione della fideiussione
Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonche' alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva