Art. 1943 c.c.
Obbligazione di prestare fideiussione
[1]Il debitore obbligato a dare un fideiussore deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l'obbligazione e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare.
[2]Quando il fideiussore e' divenuto insolvente, deve esserne dato un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva