Art. 1948 c.c.
Obbligazione del fideiussore del fideiussore
Il fideiussore del fideiussore non e' obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perche' incapaci.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva