Art. 195 c.c.
Prelevamento dei beni mobili
((Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva