Art. 1950 c.c.
Regresso contro il debitore principale
[1]Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benche' questi non fosse consapevole della prestata fideiussione.
[2]Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui.
[3]Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale, il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale.
[4]Se il debitore e' incapace, il regresso del fideiussore e' ammesso solo nei limiti di cio' che sia stato rivolto a suo vantaggio.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva