Art. 1958 c.c.
Effetti del mandato di credito
[1]Se una persona si obbliga verso un'altra, che le ha conferito l'incarico, a fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio, quella che ha dato l'incarico risponde come fideiussore di un debito futuro.
[2]Colui che ha accettato l'incarico non puo' rinunziarvi, ma chi l'ha conferito puo' revocarlo, salvo l'obbligo di risarcire il danno all'altra parte.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva