Art. 1962 c.c.
Durata dell'anticresi
[1]L'anticresi dura finche' il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l'immobile dato in anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.
[2]In ogni caso l'anticresi non puo' avere una durata superiore a dieci anni.
[3]Se e' stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al termine suddetto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva