Art. 1963 c.c.
Divieto del patto commissorio
E' nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con cui si conviene che la proprieta' dell'immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva