Art. 1970 c.c. — Lesione
La transazione non puo' essere impugnata per causa di lesione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
La transazione non puo' essere impugnata per causa di lesione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE Transazione divisoria - Portata novativa - Requisito - Consapevolezza delle parti circa la differenza delle attribuzioni patrimoniali o delle quote - Volontà diretta all'instaurazione di un nuovo rapporto con estinzione dell'originario - Necessità - Esclusione.
In tema di transazione divisoria novativa, è indispensabile che l'accordo si fondi sullo scioglimento della comunione nella consapevolezza delle parti circa la differenza delle attribuzioni patrimoniali o delle quote, senza che esse procedano al calcolo delle proporzioni corrispondenti, onde evitare le liti che potrebbero insorgere o porre termine a quelle già sorte, mentre non occorre che esse manifestino la volontà di instaurare, tra loro, un nuovo rapporto, estinguendo quello originario.
Riguarda ancheart. 763 Codice civileart. 764 Codice civileart. 1965 Codice civile
Precedenti: 653160-03
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
In tema di transazione divisoria novativa, è indispensabile che l'accordo si fondi sullo scioglimento della comunione nella consapevolezza delle parti circa la differenza delle attribuzioni patrimoniali o delle quote, senza che esse procedano al calcolo delle proporzioni corrispondenti, onde evitare le liti che potrebbero insorgere o porre termine a quelle già sorte, mentre non occorre che esse manifestino la volontà di instaurare, tra loro, un nuovo rapporto, estinguendo quello originario.
Rv. 673476-01
Collegamenti
Art. 2922 — Vizi della cosa. Lesione
… vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. Essa non puo' essere impugnata per causa di lesione.…
Art. 2259-septies — Regime transitorio per il transito nei ruoli civili della Difesa del personale in ferma volontaria dell'Arma dei carabinieri
… dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, che ha conseguito la nomina a carabiniere di cui agli articoli 768 e 783, collocato in congedo dalla data di entrata in vigore…
Art. 930 — Transito nell'impiego civile
… personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalita' e procedure definite…
Art. 952 — Collocamento in congedo
… ferma volontaria o dal prolungamento della stessa, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 951, eccettuata la perdita del grado, e' collocato in congedo illimitato. Nel caso di cessazione dal servizio per infermita', se si tratta di …
Art. 2180 — Lesioni traumatiche da causa violenta subite dal personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
… Vigili del fuoco si applicano, in materia di accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta, le disposizioni di cui all'articolo 1880.…
Art. 134 — Recupero delle spese
Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa. …
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Un delicato problema si è dovuto risolvere in relazione alla forma della transazione. L'art. 1314 del codice del 1865 richiedeva in ogni caso per la transazione la forma scritta ad substantiam; ma tale prescrizione non si applicava, per unanime consenso, alla materia commerciale. L'esigenza di una soluzione unitaria per ogni categoria di rapporti ha indotto a una soluzione intermedia. Mentre l'art. 1350 n. 12 richiede la forma scritta ad substantiam per le transazioni relative alla proprietà di beni immobili, a diritti reali immobiliari e agli altri rapporti ad essi assimilati, il che è giustificato anche dal fatto che in questi casi la transazione deve essere trascritta; invece per gli altri casi la transazione deve soltanto essere provata per iscritto (art. 1967). Si è considerato che la composizione della lite è un risultato veramente apprezzabile solo se essa abbia un grado di certezza che solo lo scritto può dare; tuttavia è parso sufficiente che, al di fuori dei casi previsti nell'articolo 1350, la forma scritta fosse richiesta solo ad probationem, allo scopo di applicare il limite di ammissibilità della prova per testimoni stabilito dall'art. 2725, primo comma. La prova per testimoni è sempre il mezzo probatorio meno sicuro, al quale non è consigliabile ricorrere quando si tratta di accertare la definizione convenzionale di una controversia. Qui l'unità fra la materia civile e la materia commerciale si è realizzata sacrificando assieme la libertà di forme che si riteneva dominante nella materia commerciale e il rigoroso formalismo sul quale era impostato il sistema del codice civile. DELLA CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 774
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1970 · fonte su Normattiva